Art. 30 · Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

Art. 30

Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

In vigore dal 18 dic 2018
Controllo interno dell'esecuzione del bilancio 1.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio dell'organismo dell'Unione è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente. 2.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è concepito per fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; b) affidabilità delle relazioni; c) salvaguardia degli attivi e informazione; d) prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità; e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi nonché della natura dei pagamenti in questione. 3.   Un controllo interno efficace si basa sulle migliori prassi internazionali e sul quadro di controllo interno stabilito dalla Commissione per i propri servizi e include, in particolare, i seguenti elementi: a) separazione dei compiti; b) un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, che comprenda i controlli presso i destinatari; c) prevenzione dei conflitti di interessi; d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici; e) procedure per la vigilanza sull'efficacia e sull'efficienza; f) procedure per dare seguito alle inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni; g) valutazione periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno. 4.   Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti: a) attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo; b) accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti; c) ricorso, se del caso, a pareri indipendenti sull'audit, a condizione che la qualità del lavoro sottostante sia adeguata e accettabile e che esso sia stato svolto conformemente alle norme convenute; d) applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive; e) eliminazione di controlli multipli; f) miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli. 5.   Se l'organismo dell'Unione gestisce anche uffici lontani dalla sede principale, il sistema di controllo interno è concepito in modo da attenuare i rischi specifici legati alle attività di tali uffici.
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