Art. 31

Pubblicazione dei conti e dei bilanci

In vigore dal 18 dic 2018
Pubblicazione dei conti e dei bilanci 1.   Il bilancio dell'organismo dell'Unione è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza. 2.   Una sintesi del bilancio dell'organismo dell'Unione e degli eventuali bilanci rettificativi dell'organismo dell'Unione, definitivamente adottati, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione. Questa sintesi presenta le cifre aggregate per ciascun titolo del bilancio dell'organismo dell'Unione, la tabella dell'organico e una stima del numero degli agenti contrattuali, espressa in equivalenti a tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati. Essa presenta anche le informazioni equivalenti per l'esercizio precedente. 3.   Il bilancio dell'organismo dell'Unione, compresi la tabella dell'organico ed eventuali bilanci rettificativi dell'organismo dell'Unione, definitivamente adottati, e la stima del numero degli agenti contrattuali, espressa in equivalenti a tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati, sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Commissione, e pubblicati sul sito web dell'organismo dell'Unione entro quattro settimane dalla loro adozione. 4.   A norma dell' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e secondo una presentazione standardizzata, l'organismo dell'Unione pubblica sul proprio sito web, non oltre il 30 giugno successivo all'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati, informazioni sui destinatari di fondi finanziati dal proprio bilancio, compresi gli esperti assunti conformemente all' del presente regolamento. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Esse sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:715:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pubblicazione dei conti e dei bilanci (Art. 31 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo