Art. 32

Documento unico di programmazione

In vigore dal 18 dic 2018
Documento unico di programmazione 1.   Conformemente all' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 l'organismo dell'Unione trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio il suo progetto di documento unico di programmazione, approvato dal consiglio di amministrazione, contenente: a) un programma di lavoro pluriennale; b) un programma di lavoro annuale; c) uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese; d) un documento di programmazione delle risorse; e) informazioni sulla sua politica immobiliare; f) una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali; g) una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie; h) una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa la strategia antifrode, nella versione aggiornata più di recente, e un'indicazione delle misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interesse, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze comunicate a norma dell' o dell', paragrafo 6, hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali. Le strategie di cui al primo comma sono valutate annualmente e aggiornate in base alle necessità. Il documento unico di programmazione è elaborato tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione. 2.   Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica globale per gli anni da N+1 a N+3, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di performance atti a verificare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati. Tale programmazione strategica globale contempla anche, per ciascuna attività, le risorse finanziarie e umane ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti e illustra il contributo dell'organismo dell'Unione alla realizzazione delle priorità politiche dell'UE. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per tenere conto dell'esito dell'insieme delle valutazioni menzionate nell'atto costitutivo. 3.   Il programma di lavoro annuale fissa, per l'anno N+1: a) i risultati attesi che contribuiranno al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella programmazione strategica globale; b) una descrizione delle attività da finanziare e un'indicazione dell'importo delle risorse finanziarie e umane, che precisi il numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali quali definiti nello Statuto, nonché di esperti nazionali distaccati. Esso indica chiaramente quali compiti dell'organismo dell'Unione sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto al programma di lavoro annuale adottato per l'esercizio precedente. I risultati delle valutazioni sono presi in considerazione per dimostrare i vantaggi che potrebbero derivare da un aumento o una diminuzione del bilancio proposto dell'organismo dell'Unione rispetto al suo bilancio per l'esercizio precedente. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma pluriennale di cui al paragrafo 2. Qualsiasi modifica sostanziale del programma di lavoro annuale è adottata conformemente alla procedura utilizzata per il programma di lavoro iniziale, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo. Il consiglio di amministrazione può delegare all'ordinatore dell'organismo dell'Unione il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale. 4.   Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'organismo dell'Unione, corroborato dagli orientamenti generali che lo giustificano, comprende: a) una previsione delle entrate ripartite per titolo, in cui siano indicati separatamente, ove opportuno, i canoni e le tasse; b) una previsione delle spese (stanziamenti di impegno e di pagamento) ripartite per titolo e capitolo di spesa; c) una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni; d) una tabella dell'organico che fissa il numero di posti permanenti e temporanei, richiesti per l'anno N+1, per gruppo di funzioni e per grado, autorizzati entro i limiti degli stanziamenti di bilancio. In caso di variazione del numero di posti nella tabella dell'organico richiesti per l'anno N+1, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti. Sono fornite le medesime informazioni riguardo al numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati, espresse in equivalenti a tempo pieno. 5.   La programmazione delle risorse comprende informazioni qualitative e quantitative sulle risorse umane e sulle questioni di bilancio ai fini dell'elaborazione delle relazioni, segnatamente: a) una stima del risultato di bilancio dell'anno N–1, conformemente all'; b) informazioni sul contributo in natura concesso all'organismo dell'Unione dallo Stato membro ospitante per l'anno N–1; c) informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali quali definiti nello Statuto, nonché di esperti nazionali distaccati, per l'anno N–1 e per l'anno N; d) informazioni sul conseguimento di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività per l'anno N–1, che illustri l'utilizzo effettivo delle risorse umane e finanziarie alla fine dell'anno, ripartite per attività. Il documento di programmazione delle risorse è aggiornato ogni anno. 6.   Le informazioni sulla politica immobiliare dell'organismo dell'Unione comprendono: a) per ogni edificio, compresi gli uffici lontani dalla sede principale, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti nel bilancio dell'organismo dell'Unione; b) la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e dei locali per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già individuati; c) le condizioni e i costi definitivi nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione di nuovi progetti immobiliari già presentati al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 266 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e non inclusi nei documenti di lavoro dell'anno precedente. 7.   La Commissione trasmette tempestivamente il suo parere sul progetto di documento unico di programmazione all'organismo dell'Unione, e comunque non oltre il 1o luglio dell'anno N. Qualora non tenga pienamente conto del parere della Commissione, l'organismo dell'Unione deve fornire a quest'ultima spiegazioni adeguate. 8.   Il documento unico di programmazione finale è adottato dal consiglio di amministrazione. 9.   L'organismo dell'Unione trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali versioni successivamente aggiornate del documento unico di programmazione, in particolare per rispecchiare il parere della Commissione e l'esito della procedura annuale di bilancio.
Storico versioni

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