Art. 38

Norme in materia di tabelle dell'organico

In vigore dal 18 dic 2018
Norme in materia di tabelle dell'organico 1.   La tabella dell'organico di cui all', paragrafo 4, indica, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente e il numero dei posti realmente coperti. Esso costituisce per l'organismo dell'Unione un limite tassativo. Nessuna nomina è fatta oltre detto limite. Il consiglio di amministrazione può tuttavia procedere a modifiche della tabella dell'organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 16, AD 15, AD 14 e AD 13, alle seguenti condizioni: a) il volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno non è modificato; b) il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico non è superato; c) l'organismo dell'Unione ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altri organismi dell'Unione quale avviato dall'esercizio di screening del personale della Commissione. 2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli effetti dell'attività a orario ridotto autorizzata dall'autorità che ha il potere di nomina conformemente allo Statuto possono essere compensati da altre nomine. Quando un membro del personale chiede la revoca dell'autorizzazione prima della scadenza del periodo accordato, l'organismo dell'Unione adotta tempestivamente le misure atte a rispettare il limite di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).
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