Art. 39
Esecuzione del bilancio in conformità al principio della sana gestione finanziaria
In vigore dal 18 dic 2018
Esecuzione del bilancio in conformità al principio della sana gestione finanziaria
1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore, che esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente alle regole finanziarie dell'organismo dell'Unione e al principio della sana gestione finanziaria, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.
2. Fatte salve le responsabilità dell'ordinatore in merito alla prevenzione e all'individuazione delle frodi e irregolarità, l'organismo dell'Unione partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Storico versioni
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