Art. 41

Delega dei poteri di esecuzione del bilancio

In vigore dal 18 dic 2018
Delega dei poteri di esecuzione del bilancio 1.   Il direttore può delegare i poteri di esecuzione del bilancio al personale dell'organismo dell'Unione soggetto allo Statuto, alle condizioni stabilite nelle regole finanziarie dell'organismo dell'Unione adottate dal consiglio di amministrazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti. 2.   Il delegatario può sottodelegare i poteri ricevuti con l'accordo esplicito del direttore.
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