Art. 42

Conflitto di interessi

In vigore dal 18 dic 2018
Conflitto di interessi 1.   Gli agenti finanziari ai sensi del capo 3 del presente titolo e le altre persone, compresi i membri del consiglio di amministrazione, che partecipano all'esecuzione e alla gestione del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'organismo dell'Unione. Essi adottano inoltre misure adeguate per prevenire l'insorgere di un conflitto di interesse nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto di interesse. Laddove esista un rischio di conflitto di interesse, la persona in questione ne informa l'autorità competente. L'autorità competente conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto di interesse. In tal caso l'autorità competente provvede affinché la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'autorità competente intraprende qualsiasi altra azione appropriata. 2.   Ai fini del paragrafo 1 esiste un conflitto di interesse quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto. 3.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 è il direttore. Se il membro del personale interessato è il direttore, l'autorità competente è il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo. Nel caso di un conflitto di interesse che coinvolga un membro del consiglio di amministrazione, l'autorità competente è il consiglio di amministrazione, con l'esclusione del membro interessato. 4.   L'organismo dell'Unione adotta regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione.
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Conflitto di interessi (Art. 42 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo