Art. 43

Metodo di esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione

In vigore dal 18 dic 2018
Metodo di esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione 1.   Il bilancio dell'organismo dell'Unione è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità. 2.   Al fine di agevolare l'esecuzione dei loro stanziamenti, gli organismi dell'Unione possono concludere gli accordi a livello di servizi di cui all' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   Nella misura in cui ciò si riveli indispensabile possono essere affidati, mediante contratto, a entità od organismi esterni di diritto privato compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:715:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Metodo di esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione (Art. 43 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo