Art. 44
Separazione delle funzioni
In vigore dal 18 dic 2018
Separazione delle funzioni
Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili.
L'organismo dell'Unione mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all'assolvimento dei suoi compiti e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio mansioni, diritti e obblighi.
Storico versioni
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