Art. 44

Separazione delle funzioni

In vigore dal 18 dic 2018
Separazione delle funzioni Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili. L'organismo dell'Unione mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all'assolvimento dei suoi compiti e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio mansioni, diritti e obblighi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:715:oj#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Separazione delle funzioni (Art. 44 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo