Art. 41 · Delega dei poteri di esecuzione del bilancio

Art. 41

Delega dei poteri di esecuzione del bilancio

In vigore dal 18 dic 2018
Delega dei poteri di esecuzione del bilancio 1.   Il direttore può delegare i poteri di esecuzione del bilancio al personale dell'organismo dell'Unione soggetto allo Statuto, alle condizioni stabilite nelle regole finanziarie dell'organismo dell'Unione adottate dal consiglio di amministrazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti. 2.   Il delegatario può sottodelegare i poteri ricevuti con l'accordo esplicito del direttore.
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