Art. 33
Formazione del bilancio
In vigore dal 18 dic 2018
Formazione del bilancio
1. Il bilancio dell'organismo dell'Unione è formato conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo.
2. Nel quadro della procedura relativa all'adozione del bilancio, la Commissione trasmette lo stato previsionale dell'organismo dell'Unione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone l'importo del contributo destinato all'organismo stesso e l'organico che ritiene necessario per esso.
Non appena ha stabilito il progetto di bilancio, la Commissione fornisce il progetto di tabella dell'organico degli organismi dell'Unione nonché una stima del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati, espressa in equivalenti a tempo pieno, per i quali sono proposti stanziamenti.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico dell'organismo dell'Unione, nonché eventuali modifiche dello stesso, in conformità all'.
4. Successivamente all'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, il documento unico di programmazione è adottato dal consiglio di amministrazione e diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio dell'Unione che fissa l'importo del contributo e la tabella dell'organico. Se del caso, il bilancio dell'organismo dell'Unione e la sua tabella dell'organico sono rettificati di conseguenza.
5. Quando propone nuovi compiti a un organismo dell'Unione la Commissione, fatte salve le procedure legislative relative alla modifica dell'atto costitutivo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni necessarie per valutare l'incidenza di questi nuovi compiti sulle risorse dell'organismo dell'Unione al fine di rivederne, se necessario, il finanziamento e l'entità dell'organico.
Storico versioni
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