Art. 34

Bilanci rettificativi

In vigore dal 18 dic 2018
Bilanci rettificativi Qualsiasi modifica del bilancio dell'organismo dell'Unione, nonché della tabella dell'organico, che non si limiti alle modifiche autorizzate a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, del presente regolamento è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale dell'organismo dell'Unione, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo e dell' del presente regolamento. I bilancio rettificativi sono accompagnati da motivazioni e da informazioni sull'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente e dell'esercizio in corso disponibili al momento della loro formazione.
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