Art. 34 · Bilanci rettificativi

Art. 34

Bilanci rettificativi

In vigore dal 18 dic 2018
Bilanci rettificativi Qualsiasi modifica del bilancio dell'organismo dell'Unione, nonché della tabella dell'organico, che non si limiti alle modifiche autorizzate a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, del presente regolamento è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale dell'organismo dell'Unione, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo e dell' del presente regolamento. I bilancio rettificativi sono accompagnati da motivazioni e da informazioni sull'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente e dell'esercizio in corso disponibili al momento della loro formazione.
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