Art. 134

Divieto di fornitura di medicinali veterinari.

In vigore dal 11 dic 2018
Divieto di fornitura di medicinali veterinari. 1.   In presenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale o per l’ambiente, l’autorità competente o, nel caso di medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata, la Commissione vieta la fornitura di un medicinale veterinario e impone al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o ai fornitori di interrompere la fornitura o ritirare il medicinale veterinario dal mercato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il rapporto beneficio/rischio del medicinale veterinario non è più positivo; b) la composizione qualitativa o quantitativa del medicinale veterinario è diversa da quella indicata nel riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all’; c) il tempo di attesa raccomandato è insufficiente a garantire la sicurezza alimentare; d) le prove di controllo di cui all’, paragrafo 1, non sono state effettuate; o e) l’etichettatura scorretta può comportare un grave rischio per la salute pubblica o la sanità animale. 2.   Le autorità competenti o la Commissione possono limitare il divieto di fornitura e il ritiro dal mercato ai soli lotti di fabbricazione del medicinale veterinario interessato che sono oggetto di contestazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:6:oj#art-134

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divieto di fornitura di medicinali veterinari. (Art. 134 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo