Art. 133
Sospensione o revoca delle autorizzazioni alla fabbricazione
In vigore dal 11 dic 2018
Sospensione o revoca delle autorizzazioni alla fabbricazione
In caso di non conformità ai requisiti di cui all’, l’autorità competente, fatta salva qualsiasi altra misura ai sensi della legislazione nazionale, adotta una o più delle seguenti misure:
a)
sospende la fabbricazione di medicinali veterinari;
b)
sospende le importazioni di medicinali veterinari da paesi terzi;
c)
sospende o revoca l’autorizzazione alla fabbricazione per una o più forme farmaceutiche;
d)
sospende o revoca l’autorizzazione alla fabbricazione di una o più attività in uno o più siti di fabbricazione.
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