Art. 131

Sospensione o revoca di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso

In vigore dal 11 dic 2018
Sospensione o revoca di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso 1.   In caso di non conformità ai requisiti di cui all’, paragrafo 3, l’autorità competente sospende o revoca l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali veterinari. 2.   In caso di non conformità ai requisiti prescritti di cui all’, a eccezione del paragrafo 3, l’autorità competente può, fatta salva qualsiasi altra misura appropriata prevista dalla legislazione nazionale, adottare una o più delle seguenti misure: a) sospendere l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso; b) sospendere l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di una o più categorie di medicinali veterinari. c) revocare l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di una o più categorie di medicinali veterinari.
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Sospensione o revoca di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso (Art. 131 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo