Art. 131
Sospensione o revoca di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso
In vigore dal 11 dic 2018
Sospensione o revoca di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso
1. In caso di non conformità ai requisiti di cui all’, paragrafo 3, l’autorità competente sospende o revoca l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali veterinari.
2. In caso di non conformità ai requisiti prescritti di cui all’, a eccezione del paragrafo 3, l’autorità competente può, fatta salva qualsiasi altra misura appropriata prevista dalla legislazione nazionale, adottare una o più delle seguenti misure:
a)
sospendere l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso;
b)
sospendere l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di una o più categorie di medicinali veterinari.
c)
revocare l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di una o più categorie di medicinali veterinari.
Storico versioni
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