Art. 132

Eliminazione di importatori, fabbricanti e distributori di sostanze attive dalla banca dati relativa alla fabbricazione e alla distribuzione all’ingrosso

In vigore dal 11 dic 2018
Eliminazione di importatori, fabbricanti e distributori di sostanze attive dalla banca dati relativa alla fabbricazione e alla distribuzione all’ingrosso In caso di non conformità ai requisiti di cui all’ da parte di importatori, fabbricanti e distributori di sostanze attive, l’autorità competente provvede a rimuovere, temporaneamente o definitivamente, detti importatori, fabbricanti e distributori dalla banca dati relativa alla fabbricazione e alla distribuzione all’ingrosso.
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Eliminazione di importatori, fabbricanti e distributori di sostanze attive dalla banca dati relativa alla fabbricazione e alla distribuzione all’ingrosso (Art. 132 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo