Art. 135

Sanzioni imposte dagli Stati membri

In vigore dal 11 dic 2018
Sanzioni imposte dagli Stati membri 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 28 gennaio 2022, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   Le autorità competenti provvedono alla pubblicazione delle informazioni riguardanti il tipo e il numero di casi per i quali sono state imposte le sanzioni pecuniarie, tenendo conto del legittimo interesse delle parti interessate alla protezione dei propri segreti commerciali. 3.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’avvio di eventuali procedure legali nei confronti dei titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata, per violazione del presente regolamento.
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