Art. 137
Autorità competenti
In vigore dal 11 dic 2018
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti che svolgono i compiti previsti dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per svolgere le attività richieste dal presente regolamento.
3. Le autorità competenti cooperano nell’esercizio dei compiti loro assegnati dal presente regolamento e a tal fine prestano un sostegno necessario e utile alle autorità competenti degli altri Stati membri. Le autorità competenti comunicano tra loro le informazioni pertinenti.
4. Su domanda motivata, le autorità competenti trasmettono immediatamente le registrazioni scritte di cui all’ e le relazioni di controllo di cui all’ alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Storico versioni
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