Art. 66

Entrata in vigore, inizio delle attività e applicazione

In vigore dal 28 nov 2018
Entrata in vigore, inizio delle attività e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Al più tardi del 28 dicembre 2021 la Commissione adotta una decisione che stabilisce la data alla quale le attività del SIS hanno inizio a norma del presente regolamento, dopo aver verificato che sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) sono stati adottati gli atti di esecuzione necessari per l'applicazione del presente regolamento; b) gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del presente regolamento; e c) l'eu-LISA ha comunicato alla Commissione il positivo completamento di tutte le attività di collaudo relative al CS-SIS e all'interazione tra CS-SIS e N.SIS. 3.   La Commissione controlla attentamente il processo del graduale rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'esito della verifica di cui a tale paragrafo. 4.   Entro il 28 dicembre 2019 e successivamente ogni anno fino all'adozione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento per la preparazione della piena attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene anche informazioni particolareggiate sulle spese sostenute e sugli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi. 5.   Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita in conformità del paragrafo 2. In deroga al primo comma: a) l', paragrafo 4, l', l', paragrafo 4, l', paragrafi 1 e 5, l', paragrafo 7, l', l', paragrafi 3 e 4, l', paragrafo 4, l', paragrafo 4, l', paragrafo 4, l', paragrafo 6, l', paragrafi 6 e 9, l', l', l', punti da 1) a 6) e punto 8), e i paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) l', punto 9), si applica a decorrere dal 28 dicembre 2019; c) l', punto 7), si applica a decorrere dal 28 dicembre 2020. 6.   La decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1861:oj#art-66

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo