Art. 60
Controllo e statistiche
In vigore dal 28 nov 2018
Controllo e statistiche
1. L'eu-LISA provvede affinché siano attivate procedure atte a controllare il funzionamento del SIS in rapporto agli obiettivi prefissati in termini di risultato, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni, delle relazioni sulla qualità dei dati, e delle statistiche, la eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS centrale.
3. L'eu-LISA pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata. L'eu-LISA pubblica inoltre relazioni annuali relative al numero di riscontri positivi (hit) per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del SIS e di accessi al SIS per l'inserimento, l'aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata. Tali statistiche includono statistiche sugli scambi di informazioni a norma degli articoli da 27 a 31. Le statistiche prodotte non contengono dati personali. La relazione statistica annuale è pubblicata.
4. Gli Stati membri, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forniscono all'eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 5, 7 e 8.
5. L'eu-LISA trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, agli Stati membri, alla Commissione, a Europol, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nonché al Garante europeo della protezione dei dati tutte le relazioni statistiche che produce.
Per controllare l'attuazione degli atti giuridici nell'Unione, anche ai fini del regolamento (UE) n. 1053/2013, la Commissione può chiedere all'eu-LISA di fornire specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodicamente o ad hoc, sulle prestazioni del SIS, sull'uso del SIS e sullo scambio di informazioni supplementari.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può chiedere all'eu-LISA di fornire specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodicamente o ad hoc, ai fini dello svolgimento di analisi di rischio e valutazioni della vulnerabilità di cui agli del regolamento (UE) 2016/1624.
6. Ai fini dell', paragrafo 4, e dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo l'eu-LISA istituisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenente i dati di cui all', paragrafo 4, e al paragrafo 3 del presente articolo che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e permettono alla Commissione e alle agenzie di cui paragrafo 5 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. Su richiesta, l'eu-LISA concede agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nella misura necessaria all'assolvimento dei loro compiti, l'accesso all'archivio centrale mediante un accesso protetto tramite l'infrastruttura di comunicazione. L'eu-LISA pone in essere controlli dell'accesso e specifici profili di utente allo scopo di assicurare che all'archivio centrale si abbia accesso unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.
7. Due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento a norma dell', paragrafo 5, primo comma e successivamente ogni due anni, l'eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la loro sicurezza, sull'AFIS e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Una volta la tecnologia in uso, la relazione contiene altresì una valutazione del ricorso alle immagini del volto per accertare l'identità delle persone.
8. Tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento a norma dell', paragrafo 5, primo comma e successivamente ogni quattro anni, la Commissione svolge una valutazione globale del SIS centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi e una valutazione circa il perdurare della validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS centrale, la sicurezza del SIS centrale e le eventuali implicazioni per le attività future. La relazione di valutazione comprende altresì una valutazione dell'AFIS e delle campagne d'informazione sul SIS svolte dalla Commissione a norma dell'.
La relazione di valutazione comprende anche statistiche sul numero di segnalazioni inserite ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) e statistiche sul numero di segnalazioni inserite ai sensi della lettera b) di tale paragrafo. Per quanto riguarda le segnalazioni l', paragrafo 1, lettera a), precisa quante segnalazioni sono state inserite a seguito delle situazioni di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) o c). La relazione di valutazione comprende altresì una valutazione dell'applicazione dell' da parte degli Stati membri.
La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate del funzionamento dell'archivio centrale di cui al paragrafo 6 del presente articolo e le norme sulla protezione dei dati e sulla sicurezza applicabili a tale archivio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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