Art. 8

In vigore dal 14 nov 2018
1.   In deroga all', l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II è sospesa temporaneamente, in base a dati pertinenti e oggettivi, conformemente al presente articolo. 2.   Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, una o più delle circostanze seguenti: a) un aumento sostanziale del numero di cittadini di tale paese terzo a cui è stato rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne il diritto; b) un aumento sostanziale del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso; c) una diminuzione nella cooperazione con il paese terzo in materia di riammissione, suffragata da dati adeguati, in particolare un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate dallo Stato membro a tale paese terzo per i propri cittadini o per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in tale paese terzo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo; d) un rischio accresciuto o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, in particolare un aumento significativo dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti. La notifica di cui al primo comma del presente paragrafo precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione a norma del paragrafo 6, lettera a), fornendo motivazioni dettagliate. La Commissione informa immediatamente di tale notifica il Parlamento europeo e il Consiglio. 3.   Se la Commissione, tenendo conto di dati, relazioni e statistiche pertinenti, è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) o d), presenti in uno o più Stati membri, o al fatto che il paese terzo non sta cooperando in materia di riammissione, in particolare qualora tra tale paese terzo e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi e si applicano le disposizioni del paragrafo 6. Ai fini del primo comma, la mancata cooperazione in materia di riammissione può includere, ad esempio: — il rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione, — il mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione; oppure — la denuncia o la sospensione dell'accordo di riammissione. 4.   La Commissione monitora il rispetto costante dei requisiti specifici basati sull' e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti da parte dei paesi terzi i cui cittadini sono stati esentati dall'obbligo del visto quando si recano nel territorio degli Stati membri a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti fra l'Unione e quel paese terzo. La Commissione, inoltre, riferisce periodicamente, almeno una volta l'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per il paese terzo in questione, e successivamente quando la Commissione lo ritiene necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. La relazione si incentra sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che alcuni requisiti non siano più soddisfatti. Ove una relazione della Commissione indichi che uno o più dei requisiti specifici non siano più soddisfatti da parte di uno specifico paese terzo, si applica il paragrafo 6. 5.   La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma del paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue: a) se sussistono alcune delle circostanze di cui al paragrafo 2; b) il numero di Stati membri interessati da alcune delle circostanze di cui al paragrafo 2; c) le ripercussioni generali delle circostanze di cui al paragrafo 2 sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o in possesso della Commissione; d) le relazioni elaborate dalla Guardia di frontiera e costiera europea, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) o da qualsiasi altra istituzione, organo, organismo, o servizio dell'Unione o da qualsiasi altra organizzazione internazionale, che siano competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano; e) le indicazioni eventualmente fornite nella notifica dallo Stato membro interessato in relazione a possibili misure a norma del paragrafo 6, lettera a). f) la questione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame. 6.   Qualora, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 3, della relazione di cui al paragrafo 4, o dell'esame di cui al paragrafo 5, e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo per trovare soluzioni alternative di lungo periodo, la Commissione stabilisca che occorre intervenire, o qualora una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione la sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b) c) o d), si applicano le disposizioni seguenti: a) la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di nove mesi. La sospensione si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie si applica la sospensione, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, considera categorie sufficientemente ampie tali da contribuire in maniera efficace ad affrontare le circostanze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 in ogni specifico caso, rispettando al contempo il principio di proporzionalità. La Commissione adotta l'atto di esecuzione entro il termine di un mese da quando: i) ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 2; ii) è venuta in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 3; iii) ha presentato la relazione di cui al paragrafo 4; o iv) ha ricevuto la notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b), c) o d). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Esso stabilisce la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto. Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione; b) se le circostanze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo persistono la Commissione adotta, al più tardi due mesi prima della scadenza del periodo di nove mesi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un atto delegato a norma dell' che sospende temporaneamente, per un periodo di 18 mesi, l'applicazione dell'allegato II per tutti i cittadini del paese terzo interessato. L'atto delegato ha effetto dalla data di scadenza dell'atto di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo e modifica l'allegato II di conseguenza. Tale modifica consiste nell'inserire una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione. Se la Commissione ha presentato una proposta legislativa a norma del paragrafo 7, il periodo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto previsto dall'atto delegato è prorogato di sei mesi. La nota in calce è modificata di conseguenza. Fatta salva l'applicazione dell', durante il periodo di sospensione i cittadini del paese terzo interessato devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Uno Stato membro che, ai sensi dell', disponga nuove esenzioni dall'obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo riguardato dall'atto che sospende l'esenzione dall'obbligo del visto comunica tali misure conformemente all'. 7.   Prima dello scadere del periodo di validità dell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 6, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall'allegato II all'allegato I il riferimento al paese terzo. 8.   Qualora abbia presentato una proposta legislativa ai sensi del paragrafo 7, la Commissione può prorogare la validità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6, lettera a) del presente articolo per un periodo non superiore a dodici mesi. La decisione di prorogare la validità dell'atto di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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