Art. 7

In vigore dal 14 nov 2018
L'applicazione, da parte di un paese terzo di cui all'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni: a) entro trenta giorni dall'applicazione dell'obbligo del visto da parte del paese terzo lo Stato membro interessato ne dà notifica per iscritto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tale notifica: i) precisa la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione; ii) contiene una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto con il paese terzo in questione, nonché tutte le informazioni pertinenti. Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e comprendono la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione. Se il paese terzo decide di revocare l'obbligo del visto prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente punto, la notifica non è effettuata oppure è ritirata e le informazioni non sono pubblicate; b) la Commissione, immediatamente dopo la data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e di concerto con lo Stato membro interessato, interviene presso le autorità del paese terzo in questione, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio; c) se entro novanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e malgrado tutti gli interventi effettuati ai sensi della lettera b) il paese terzo non ha revocato l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo. Se uno Stato membro avanza una tale richiesta, ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio; d) la Commissione, nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h), tiene conto dell'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto, degli interventi effettuati a norma della lettera b) e delle conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione; e) se il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione, entro sei mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e successivamente ad intervalli non superiori a sei mesi in un arco di tempo complessivo che non può superare la data di decorrenza dell'atto delegato di cui alla lettera f) o la data alla quale sono sollevate obiezioni a tale atto: i) adotta, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi. Tale atto di esecuzione fissa, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri. Quando adotta atti di esecuzione successivi, la Commissione può prorogare il periodo di tale sospensione di ulteriori periodi massimi di sei mesi e può modificare le categorie di cittadini del paese terzo in questione per le quali è sospesa l'esenzione dall'obbligo del visto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Fatta salva l'applicazione dell', durante i periodi di sospensione tutte le categorie di cittadini del paese terzo di cui all'atto di esecuzione devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; oppure ii) presenta al comitato di cui all', paragrafo 1, una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. Tale relazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali quelli di cui alla lettera d). Il Parlamento europeo e il Consiglio possono procedere a un dibattito politico sulla base di tale relazione; f) se entro 24 mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione adotta, a norma dell', un atto delegato che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per un periodo di dodici mesi per i cittadini di tale paese terzo. L'atto delegato fissa, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri, e modifica di conseguenza l'allegato II. Tale modifica consiste nell'inserire, in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, una nota in calce in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione. Dalla data di decorrenza della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato o qualora sia stata sollevata un'obiezione all'atto delegato a norma dell', paragrafo 7, cessa di produrre effetti qualsiasi atto di esecuzione adottato a norma della lettera e) del presente articolo concernente tale paese terzo. Qualora la Commissione presenti una proposta legislativa conformemente alla lettera h), il periodo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto di cui al primo comma della presente lettera è prorogato di sei mesi. La nota in calce di cui a tale comma è modificata di conseguenza. Fatta salva l'applicazione dell', durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall'atto delegato devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; g) qualsiasi notifica successiva effettuata da un altro Stato membro a norma della lettera a) concernente il medesimo paese terzo durante il periodo di applicazione delle misure adottate a norma delle lettere e) o f) in relazione a detto paese terzo è inglobata nelle procedure in corso senza prorogare i termini o i periodi stabiliti in tali lettere; h) se entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui alla lettera f) il paese terzo in questione non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo dall'allegato II all'allegato I; i) le procedure di cui alle lettere e), f) e h) non pregiudicano il diritto della Commissione di presentare in qualsiasi momento una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo interessato dall'allegato II all'allegato I; j) qualora il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato ne dà immediata notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato adottato a norma della lettera e) o f) concernente il paese terzo in questione cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione di cui al primo comma della presente lettera. Nel caso in cui il paese terzo in questione abbia introdotto un obbligo di visto per i cittadini di due o più Stati membri, l'atto di esecuzione o l'atto delegato concernente detto paese terzo cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione della notifica relativa all'ultimo Stato membro i cui cittadini erano sottoposti all'obbligo del visto da parte di tale paese terzo. La nota in calce di cui al primo comma, lettera f), è soppressa nel momento in cui l'atto delegato interessato cessa di produrre effetti. Le informazioni su tale cessazione degli effetti sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel caso in cui il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto senza che lo Stato membro interessato ne dia notifica a norma del primo comma della presente lettera, la Commissione procede senza indugio, di propria iniziativa, alla pubblicazione di cui allo stesso comma e si applica il secondo comma della presente lettera.
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