Art. 12

In vigore dal 14 nov 2018
1.   Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate a norma dell', entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di dette misure. 2.   La Commissione pubblica, a titolo informativo, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2018/1806 — Testo vigente | Portale Normativo