Art. 9

In vigore dal 14 nov 2018
1.   Entro il 10 gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità di cui all' e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria. 2.   Entro il 29 marzo 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di sospensione di cui all' e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1806:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo