Art. 6

In vigore dal 14 nov 2018
1.   Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all' o all'esenzione da tale obbligo di cui all', per le seguenti categorie di persone: a) i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali; b) i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell'esercizio delle loro funzioni; c) i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 108 del 13 maggio 1958 oppure n. 185 del 19 giugno 2003 o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 dell'Organizzazione marittima internazionale; d) gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente; e) gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali; f) i titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro o da altre entità riconosciute dallo Stato membro interessato quale soggetti di diritto internazionale ai funzionari di tali organizzazioni o entità. 2.   Uno Stato membro può dispensare dall'obbligo del visto di cui all': a) gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I, che risiedono in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II o in Svizzera e in Liechtenstein, quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto; b) i rifugiati statutari e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi dell'allegato II; c) i membri delle forze armate che si spostano nell'ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all'organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951; d) fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato. 3.   Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all', per le persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno.
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