Art. 3
In vigore dal 14 nov 2018
1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
2. Fatti salvi gli obblighi che discendono dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi devono essere muniti di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento.
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