Art. 4

In vigore dal 14 nov 2018
1.   I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui all', paragrafo 1, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. 2.   Inoltre, sono esentate dall'obbligo di visto le persone seguenti: a) i cittadini dei paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I del presente regolamento, titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006, allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale; b) gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio (18), e che partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto; c) i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e che sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.
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