Art. 57

Compiti

In vigore dal 23 ott 2018
Compiti 1.   Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati: a) sorveglia e garantisce l’applicazione del presente regolamento da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione, fatta eccezione per il trattamento di dati personali da parte della Corte di giustizia nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali; b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori; c) promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento; d) su richiesta, fornisce informazioni all’interessato in merito all’esercizio dei propri diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo nazionali; e) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’, e svolge le indagini opportune sull’oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un’altra autorità di controllo; f) svolge indagini sull’applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra autorità di controllo o da un’altra autorità pubblica; g) fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, consulenza alle istituzioni e agli organi dell’Unione in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali; h) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; i) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all’, paragrafo 8, e all’, paragrafo 2, lettera c); j) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’, paragrafo 4; k) partecipa alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati; l) espleta i compiti di segreteria per il comitato europeo per la protezione dei dati, a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/679; m) fornisce consulenza in merito al trattamento di cui all’, paragrafo 2; n) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all’, paragrafo 3; o) tiene registri interni delle violazioni del presente regolamento e delle misure adottate in conformità dell’, paragrafo 2; p) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali; e q) adotta il proprio regolamento interno. 2.   Il Garante europeo della protezione dei dati agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera e), tramite un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione. 3.   Il Garante europeo della protezione dei dati svolge i propri compiti senza spese per l’interessato. 4.   Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, il Garante europeo della protezione dei dati può rifiutarsi di soddisfare la richiesta. Incombe al Garante europeo della protezione dei dati dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
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Compiti (Art. 57 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo