Art. 59
Obbligo dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento di rispondere ai rilievi
In vigore dal 23 ott 2018
Obbligo dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento di rispondere ai rilievi
Qualora il Garante europeo della protezione dei dati eserciti i poteri di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento gli comunica il proprio punto di vista entro un termine ragionevole fissato dal Garante europeo della protezione dei dati, tenendo conto delle circostanze di ciascun caso. Il parere comprende anche una descrizione degli eventuali provvedimenti presi a seguito delle osservazioni del Garante europeo della protezione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1725:oj#art-59