Art. 58
Poteri
In vigore dal 23 ott 2018
Poteri
1. Il Garante europeo della protezione dei dati dispone dei seguenti poteri di indagine:
a)
ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento di fornirgli ogni informazione di cui necessiti per l’esecuzione dei suoi compiti;
b)
condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
c)
notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;
d)
ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei suoi compiti; e
e)
ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell’Unione.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati dispone dei seguenti poteri correttivi:
a)
rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;
b)
rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;
c)
interpellare il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
d)
ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di esercitare i diritti che gli derivano dal presente regolamento;
e)
ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
f)
ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali;
g)
imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
h)
ordinare la rettifica o la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’;
i)
infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’, in caso di inosservanza da parte di un’istituzione o un organo dell’Unione di una delle misure di cui al presente paragrafo, lettere da d) ad h) e lettera j), in funzione delle circostanze di ogni singolo caso;
j)
ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in uno Stato membro, in un paese terzo o verso un’organizzazione internazionale.
3. Il Garante europeo della protezione dei dati dispone dei seguenti poteri autorizzativi e consultivi:
a)
fornire consulenza agli interessati in merito all’esercizio dei loro diritti;
b)
fornire consulenza al titolare del trattamento secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all’ e in conformità dell’, paragrafo 2;
c)
rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri alle istituzioni e agli organi dell’Unione e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
d)
adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all’, paragrafo 8, e all’, paragrafo 2, lettera c);
e)
autorizzare le clausole contrattuali di cui all’, paragrafo 3, lettera a);
f)
autorizzare gli accordi amministrativi di cui all’, paragrafo 3, lettera b);
g)
autorizzare trattamenti ai sensi degli atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafo 4.
4. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il potere di adire la Corte di giustizia alle condizioni previste dai trattati e di intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia.
5. L’esercizio da parte del Garante europeo della protezione dei dati dei poteri attribuitigli dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1725:oj#art-58