Art. 41
Informazione e consultazione
In vigore dal 23 ott 2018
Informazione e consultazione
1. Le istituzioni e gli organi dell’Unione informano il Garante europeo della protezione dei dati al momento di elaborare provvedimenti amministrativi e norme interne in tema di trattamento di dati personali da parte di un’istituzione o un organo dell’Unione, singolarmente o congiuntamente con altri.
2. Le istituzioni e gli organi dell’Unione consultano il Garante europeo della protezione dei dati al momento di elaborare le norme interne di cui all’.
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