Art. 43
Designazione del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 23 ott 2018
Designazione del responsabile della protezione dei dati
1. Ogni istituzione od organo dell’Unione designa un responsabile della protezione dei dati.
2. Un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più istituzioni e organi dell’Unione, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
3. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’.
4. Il responsabile della protezione dei dati è un membro del personale dell’istituzione o dell’organo dell’Unione. Tenuto conto della loro dimensione e se l’opzione di cui al paragrafo 2 non è esercitata, le istituzioni e gli organi dell’Unione possono designare un responsabile della protezione dei dati che assolve i suoi compiti in base a un contratto di servizi.
5. Le istituzioni e gli organi dell’Unione pubblicano i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunicano al Garante europeo della protezione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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