Art. 45

Compiti del responsabile della protezione dei dati

In vigore dal 23 ott 2018
Compiti del responsabile della protezione dei dati 1.   Il responsabile della protezione dei dati è incaricato dei seguenti compiti: a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei dati; b) assicurare in modo indipendente l’applicazione interna del presente regolamento; sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione applicabili relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, comprese l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) garantire che gli interessati siano informati dei propri diritti e obblighi ai sensi del presente regolamento; d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla necessità di notificare o comunicare una violazione dei dati personali a norma degli ; e) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento a norma dell’ e consultare il Garante europeo della protezione dei dati in caso di dubbi sulla necessità di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; f) fornire, se richiesto, un parere in merito alla necessità di una consultazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati a norma dell’; consultare il Garante europeo della protezione dei dati in caso di dubbi sulla necessità di una consultazione preventiva; g) rispondere alle richieste del Garante europeo della protezione dei dati; nell’ambito delle sue competenze, cooperare e consultarsi con il Garante europeo della protezione dei dati su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa; h) garantire che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati. 2.   Il responsabile della protezione dei dati può formulare raccomandazioni al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento per il miglioramento concreto della protezione dei dati e consigliare questi ultimi in merito all’applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati. Può inoltre, di propria iniziativa o a richiesta del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, del comitato del personale interessato o di qualsiasi persona, indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l’esercizio delle sue funzioni di cui viene a conoscenza e riferire in merito alla persona che lo ha incaricato dell’indagine o al titolare o al responsabile del trattamento. 3.   Altre norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati sono adottate da ogni istituzione od organo dell’Unione. Tali norme di attuazione riguardano in particolare le funzioni, gli obblighi e le competenze del responsabile della protezione dei dati.
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