Art. 47

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

In vigore dal 23 ott 2018
Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza 1.   Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso, ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 o dell’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di tale paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione assicurano un livello di protezione adeguato, e qualora i dati personali siano trasferiti esclusivamente per consentire lo svolgimento dei compiti che rientrano nelle competenze del titolare del trattamento. 2.   Le istituzioni e gli organi dell’Unione informano la Commissione e il Garante europeo della protezione dei dati circa i casi in cui a loro parere un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo o un’organizzazione internazionale in questione non assicurano un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 1. 3.   Le istituzioni e gli organi dell’Unione adottano le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della Commissione che constatano, in applicazione dell’, paragrafo 3 o 5, del regolamento (UE) 2016/679 o dell’, paragrafo 3 o 5, della direttiva (UE) 2016/680, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo o un’organizzazione internazionale assicurano o non assicurano più un livello di protezione adeguato.
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Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (Art. 47 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo