Art. 49

Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione

In vigore dal 23 ott 2018
Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione Le sentenze di un’autorità giurisdizionale e le decisioni di un’autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l’Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.
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Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione (Art. 49 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo