Art. 50
Deroghe in specifiche situazioni
In vigore dal 23 ott 2018
Deroghe in specifiche situazioni
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 o dell’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, o di garanzie adeguate ai sensi dell’ del presente regolamento, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:
a)
l’interessato ha esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l’interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;
b)
il trasferimento è necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato;
c)
il trasferimento è necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un’altra persona fisica o giuridica a favore dell’interessato;
d)
il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
e)
il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
f)
il trasferimento è necessario per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di altre persone, qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; oppure
g)
il trasferimento è effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell’Unione, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un interesse legittimo, ma solo purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell’Unione.
2. Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), non si applica alle attività svolte dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione nell’esercizio dei pubblici poteri.
3. L’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto dal diritto dell’Unione.
4. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro, salvo se autorizzato dal diritto dell’Unione. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un interesse legittimo, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i destinatari.
5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell’Unione può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale.
6. Le istituzioni e gli organi dell’Unione informano il Garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di casi in cui è stato applicato il presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1725:oj#art-50