Art. 48

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

In vigore dal 23 ott 2018
Trasferimento soggetto a garanzie adeguate 1.   In mancanza di una decisione ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 o dell’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. 2.   Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte del Garante europeo della protezione dei dati: a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici; b) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2; c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dal Garante europeo della protezione dei dati e approvate dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2; d) qualora il responsabile del trattamento non sia un’istituzione o un organo dell’Unione, le norme vincolanti d’impresa, i codici di condotta o i meccanismi di certificazione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento (UE) 2016/679. 3.   Fatta salva l’autorizzazione del Garante europeo della protezione dei dati, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1: a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale; oppure b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati. 4.   Le autorizzazioni rilasciate dal Garante europeo della protezione dei dati in base all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) 45/2001 restano valide fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dal Garante europeo della protezione dei dati. 5.   Le istituzioni e gli organi dell’Unione informano il Garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di casi in cui è stato applicato il presente articolo.
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Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (Art. 48 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo