Art. 34

Notifica di una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 23 ott 2018
Notifica di una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati 1.   In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante europeo della protezione dei dati, senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al Garante europeo della protezione dei dati non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 2.   Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza indebito ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. 3.   La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno: a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati; c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. 4.   Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 5.   Il titolare del trattamento comunica al responsabile della protezione dei dati la violazione dei dati personali. 6.   Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente al Garante europeo della protezione dei dati di verificare il rispetto del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1725:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Notifica di una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati (Art. 34 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo