Art. 32
Cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati;
In vigore dal 23 ott 2018
Cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati;
Le istituzioni e gli organi dell’Unione collaborano, su richiesta, con il Garante europeo della protezione dei dati nello svolgimento dei suoi compiti.
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