Art. 32

Cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati;

In vigore dal 23 ott 2018
Cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati; Le istituzioni e gli organi dell’Unione collaborano, su richiesta, con il Garante europeo della protezione dei dati nello svolgimento dei suoi compiti.
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Cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati; (Art. 32 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo