Art. 30

Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

In vigore dal 23 ott 2018
Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.
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