Art. 44
Posizione del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 23 ott 2018
Posizione del responsabile della protezione dei dati
1. Le istituzioni e gli organi dell’Unione si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Le istituzioni e gli organi dell’Unione sostengono il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’ fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. Le istituzioni e gli organi dell’Unione si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono tenuti al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell’Unione.
6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.
7. Il responsabile della protezione dei dati può essere consultato dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento, dal comitato del personale interessato e da qualsiasi persona su qualsiasi aspetto riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente regolamento, senza seguire la via gerarchica. Nessuno deve subire pregiudizio per una questione portata all’attenzione del responsabile della protezione dei dati competente e riguardante un’asserita violazione delle disposizioni del presente regolamento.
8. Il responsabile della protezione dei dati è designato per un periodo da tre a cinque anni e il suo mandato è rinnovabile. Il responsabile della protezione dei dati può essere destituito dalle sue funzioni dall’istituzione o dall’organo dell’Unione che lo ha designato, se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni, solo con il consenso del Garante europeo della protezione dei dati.
9. La designazione del responsabile della protezione dei dati è comunicata al Garante europeo della protezione dei dati dall’istituzione o dall’organo dell’Unione che lo ha designato.
Storico versioni
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