Art. 42
Consultazione legislativa
In vigore dal 23 ott 2018
Consultazione legislativa
1. Dopo l’adozione di proposte di atti legislativi e di raccomandazioni o proposte al Consiglio a norma dell’articolo 218 TFUE o durante la stesura di atti delegati o di esecuzione, qualora essi incidano sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati.
2. Se un atto di cui al paragrafo 1 è di particolare rilevanza per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in relazione al trattamento di dati personali, la Commissione può consultare anche il comitato europeo per la protezione dei dati. In tali casi, il Garante europeo per la protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati coordinano le proprie attività al fine di emettere un parere congiunto.
3. La consulenza di cui ai paragrafi 1 e 2 è fornita per iscritto entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso di urgenza, o se altrimenti opportuno, la Commissione può abbreviare il termine.
4. Il presente articolo non si applica quando il regolamento (UE) 2016/679 fa obbligo alla Commissione di consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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