Art. 25
Limitazioni
In vigore dal 23 ott 2018
Limitazioni
1. Gli atti giuridici adottati sulla base dei trattati oppure, per le questioni relative al funzionamento delle istituzioni e degli organi dell’Unione, le norme interne stabilite da questi ultimi possono limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli , nonché dell’ nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a)
la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri;
b)
la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
c)
altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
d)
la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell’Unione, inclusa quella delle loro reti di comunicazione elettronica;
e)
la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
f)
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
g)
una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c);
h)
la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
i)
l’esecuzione delle azioni civili.
2. In particolare, gli atti giuridici o le norme interne di cui al paragrafo 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti, se del caso:
a)
le finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
b)
le categorie di dati personali;
c)
la portata delle limitazioni introdotte;
d)
le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti;
e)
l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
f)
i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento; e
g)
i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
3. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell’Unione, che può comprendere norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento, può prevedere deroghe ai diritti di cui agli , fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.
4. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell’Unione, che può comprendere norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento, può prevedere deroghe ai diritti di cui agli , fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.
5. Le norme interne di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono atti di applicazione generale chiari e precisi intesi a produrre effetti giuridici nei confronti degli interessati, adottati al più alto livello di gestione delle istituzioni e degli organi dell’Unione e destinati a essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
6. Qualora si applichi una delle limitazioni di cui al paragrafo 1, l’interessato è informato, conformemente al diritto dell’Unione, dei principali motivi della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.
7. Qualora si applichino le limitazioni previste al paragrafo 1 per negare all’interessato l’accesso ai dati che lo riguardano, il Garante europeo della protezione dei dati, nell’esaminare il reclamo, gli comunica solo se i dati sono stati trattati correttamente ovvero, in caso contrario, se sono state apportate tutte le rettifiche necessarie.
8. La comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo e all’, paragrafo 2, può essere rinviata, omessa o negata qualora annulli l’effetto della limitazione imposta in forza del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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