Art. 25

Limitazioni

In vigore dal 23 ott 2018
Limitazioni 1.   Gli atti giuridici adottati sulla base dei trattati oppure, per le questioni relative al funzionamento delle istituzioni e degli organi dell’Unione, le norme interne stabilite da questi ultimi possono limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli , nonché dell’ nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: a) la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri; b) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; c) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale; d) la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell’Unione, inclusa quella delle loro reti di comunicazione elettronica; e) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari; f) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; g) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c); h) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui; i) l’esecuzione delle azioni civili. 2.   In particolare, gli atti giuridici o le norme interne di cui al paragrafo 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti, se del caso: a) le finalità del trattamento o delle categorie di trattamento; b) le categorie di dati personali; c) la portata delle limitazioni introdotte; d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti; e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari; f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento; e g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. 3.   Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell’Unione, che può comprendere norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento, può prevedere deroghe ai diritti di cui agli , fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità. 4.   Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell’Unione, che può comprendere norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento, può prevedere deroghe ai diritti di cui agli , fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità. 5.   Le norme interne di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono atti di applicazione generale chiari e precisi intesi a produrre effetti giuridici nei confronti degli interessati, adottati al più alto livello di gestione delle istituzioni e degli organi dell’Unione e destinati a essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 6.   Qualora si applichi una delle limitazioni di cui al paragrafo 1, l’interessato è informato, conformemente al diritto dell’Unione, dei principali motivi della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati. 7.   Qualora si applichino le limitazioni previste al paragrafo 1 per negare all’interessato l’accesso ai dati che lo riguardano, il Garante europeo della protezione dei dati, nell’esaminare il reclamo, gli comunica solo se i dati sono stati trattati correttamente ovvero, in caso contrario, se sono state apportate tutte le rettifiche necessarie. 8.   La comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo e all’, paragrafo 2, può essere rinviata, omessa o negata qualora annulli l’effetto della limitazione imposta in forza del paragrafo 1 del presente articolo.
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Limitazioni (Art. 25 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo