Art. 66
Sanzioni amministrative pecuniarie
In vigore dal 23 ott 2018
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Il Garante europeo della protezione dei dati può imporre sanzioni amministrative pecuniarie alle istituzioni e agli organi dell’Unione, a seconda delle circostanze di ciascun caso, qualora un’istituzione o un organo dell’Unione non rispetti un ordine del Garante europeo della protezione dei dati emesso ai sensi dell’, paragrafo 2, lettere da d) a h) e j). Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l’ammontare della stessa in ogni singolo caso, si tiene debito conto dei seguenti elementi:
a)
la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l’oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi e il livello del danno da essi subito;
b)
le misure adottate dall’istituzione o dall’organo dell’Unione per attenuare il danno subito dagli interessati;
c)
il grado di responsabilità dell’istituzione o dell’organo dell’Unione tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli ;
d)
eventuali precedenti violazioni analoghe commesse dall’istituzione o dall’organo dell’Unione;
e)
il grado di cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
f)
le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
g)
la maniera in cui il Garante europeo della protezione dei dati ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura l’istituzione o l’organo dell’Unione ha notificato la violazione;
h)
il rispetto di qualsiasi provvedimento di cui all’ precedentemente disposto nei confronti dell’istituzione o dell’organo dell’Unione in questione relativamente allo stesso oggetto. Il procedimento che porta all’imposizione di tali sanzioni pecuniarie si svolge in tempi ragionevoli in funzione delle circostanze del caso e tenendo conto delle pertinenti azioni e procedimenti di cui all’.
2. Le violazioni degli obblighi che incombono alle istituzioni o agli organi dell’Unione a norma degli , da 27 a 35, 39, 40, 43, 44 e 45 sono soggette, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 25 000 EUR per violazione e fino a un massimo di 250 000 EUR all’anno.
3. Le violazioni delle seguenti disposizioni da parte delle istituzioni o degli organi dell’Unione sono soggette, conformemente al paragrafo 1, a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50 000 EUR per violazione e fino a un massimo di 500 000 EUR all’anno:
a)
i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli ;
b)
i diritti degli interessati a norma degli articoli da 14 a 24;
c)
i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale a norma degli articoli da 46 a 50.
4. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati o continui, un’istituzione o un organo dell’Unione viola varie disposizioni del presente regolamento o ripetutamente la stessa disposizione del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave.
5. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dal presente articolo, il Garante europeo della protezione dei dati dà modo all’istituzione o all’organo dell’Unione oggetto del procedimento avviato dal Garante europeo della protezione dei dati di essere sentiti relativamente agli addebiti che muove loro. Il Garante europeo della protezione dei dati basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi. I reclamanti sono strettamente associati al procedimento.
6. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo del Garante europeo della protezione dei dati, fermo restando l’interesse legittimo delle persone fisiche o delle imprese alla tutela dei propri dati personali o segreti aziendali.
7. I fondi raccolti mediante l’imposizione di sanzioni pecuniarie in forza del presente articolo entrano nel bilancio generale dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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