Art. 61
Cooperazione tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali
In vigore dal 23 ott 2018
Cooperazione tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali
Il Garante europeo per la protezione dei dati le autorità di controllo nazionali e l’autorità comune di controllo istituita dall’ della decisione 2009/917/GAI del Consiglio (19) cooperano nella misura necessaria all’esecuzione delle rispettive funzioni, in particolare fornendosi reciprocamente informazioni pertinenti, chiedendosi reciprocamente di esercitare i rispettivi poteri e rispondendo alle reciproche richieste.
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