Art. 62
Controllo coordinato del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità di controllo nazionali
In vigore dal 23 ott 2018
Controllo coordinato del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità di controllo nazionali
1. Quando un atto dell’Unione rinvia al presente articolo, il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, agendo ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell’ambito delle proprie responsabilità per garantire un controllo efficace dei sistemi IT su larga scala e degli organi e degli organismi dell’Unione.
2. Essi, agendo ciascuno nei limiti delle proprie competenze e nell’ambito delle proprie responsabilità, si scambiano in funzione delle necessità informazioni pertinenti, si forniscono assistenza reciproca nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento e di altri atti dell’Unione applicabili, studiano problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti degli interessati, elaborano proposte armonizzate per soluzioni di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritto alla protezione dei dati.
3. Ai fini di cui al paragrafo 2, il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali si incontrano almeno due volte all’anno nell’ambito del comitato europeo per la protezione dei dati. A tali fini, il comitato europeo per la protezione dei dati può elaborare ulteriori metodi di lavoro, se necessario.
4. Ogni due anni il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta sulle attività svolte in materia di controllo coordinato.
Storico versioni
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