Art. 63
Diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati
In vigore dal 23 ott 2018
Diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati
1. Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’.
3. Se il Garante europeo della protezione dei dati non tratta il reclamo o non informa l’interessato entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo, si considera che abbia adottato una decisione negativa.
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