Art. 65

Diritto al risarcimento

In vigore dal 23 ott 2018
Diritto al risarcimento Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dall’istituzione o dall’organo dell’Unione, fatte salve le condizioni previste dai trattati.
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