Art. 67

Rappresentanza degli interessati

In vigore dal 23 ott 2018
Rappresentanza degli interessati L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro che siano debitamente costituiti secondo il diritto dell’Unione o di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali di proporre il reclamo al Garante europeo della protezione dei dati per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli nonché il diritto di ottenere il risarcimento di cui all’.
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Rappresentanza degli interessati (Art. 67 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo